Il Piano di rischio viene redatto in adempimento a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di navigazione aerea (art.707 del Codice della Navigazione e relative modificazioni apportate dal Decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 e dal Decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151) che introduce vincoli e limitazioni all’edificazione nelle aree limitrofe agli aeroporti, così come definiti nell’edizione n.2 all’emendamento n.7 al “Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti” di ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) del 20 ottobre 2011.
Infatti, per i comuni interessati dalle traiettorie di decollo ed atterraggio degli aeromobili, ENAC sancisce l’obbligo di redazione dei così detti “Piani di rischio”, all’interno dei quali devono essere definite “le indicazioni e le prescrizioni da recepire negli strumenti urbanistici dei singoli comuni ai sensi dell’art.707 del Codice della Navigazione”, al fine di tutelare il territorio dalle conseguenze di un eventuale incidente aereo.